Gruppo di lavoro 10 · 24 settembre 2026
Forze dell’ordine e difesa dalle truffe

Luciano Quarta
Camera dei deputati, Aula dei Gruppi parlamentari · 5:12 min
In breve
Luciano Quarta presenta il Gruppo 10 sulla protezione dalle truffe legate agli asset digitali. Racconta il lavoro con forze dell’ordine, magistratura, amministrazioni e imprese per individuare gli ostacoli alla tutela dei cittadini e migliorare la cooperazione operativa.
Il video dell’intervento
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Fonte: WebTV della Camera dei deputati. Guarda la registrazione completa.
Trascrizione integrale revisionata
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Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il presidente Coppo per l’opportunità di approfondire un certo tipo di temi e ovviamente tutti i componenti del nostro gruppo, che hanno fornito un contributo veramente prezioso. Lo so che non è molto verosimile che un avvocato si esprima in modo semplice e anche sintetico, però farò del mio meglio.
Il nostro gruppo, il decimo, è denominato testualmente “Protezione dalle truffe e forze dell’ordine”. Si è occupato di uno degli aspetti che sono forse di maggiore sensibilità, perché l’amico Stefano Mele ci ha fatto uno scenario abbastanza preoccupante, ma alla fine, quando una frode, quando un crimine informatico soprattutto, va a colpire una porzione ampia della popolazione, ovviamente si attendono delle risposte.
Noi ci abbiamo lavorato, perché questa era la mission del gruppo, in collaborazione fortissima con le forze dell’ordine, con la magistratura, con pubbliche amministrazioni e anche con imprese. Ne è uscita fuori un’analisi e un documento con alcune possibili proposte: se non direttamente proposte normative, comunque proposte di percorsi per regolare e per rendere più fruibile la tutela legale da parte di chi subisce questo tipo di eventi, che sono terrificanti. C’è gente che finisce letteralmente in mezzo a una strada perché viene incastrata in questo tipo di frodi. La fantasia dei truffatori, devo dire, è veramente senza limiti.
Quindi come abbiamo operato? Abbiamo cercato di individuare i colli di bottiglia dove si ferma sostanzialmente la tutela del cittadino. Uno dei primi punti è stato quello della cosiddetta volatilità digitale della prova, della prova digitale: intanto che si muovono le autorità, gli asset spariscono, quindi cercare di lavorare anche in termini di tempestività dell’azione di tutela. La capacità di identificare i soggetti che pongono in essere le operazioni, perché se non trovi il colpevole ovviamente non riesci a perseguirlo, non riesci a tutelare, non riesci a ottenere le restituzioni. E la gestione delle criptoattività sequestrate. Questi sono stati i nostri campi d’azione, perché abbiamo individuato questi colli di bottiglia.
In concreto, strada facendo abbiamo dovuto un po’ correggere il tiro, anche perché è cambiato un po’ il panorama normativo. In particolare, all’interno del pacchetto cosiddetto e-evidence è stato introdotto l’ordine di conservazione dei dati all’interno del Codice di procedura penale. Poi, all’interno del decreto antiriciclaggio, sono state introdotte delle norme di disciplina sul cosiddetto punto di contatto; e poi è intervenuto anche questo schema di decreto legislativo sul recupero dei beni, che ci ha indotto a fare delle scelte.
Per di più, sempre strada facendo, è emerso un altro tema: quello dell’utilizzabilità della prova. Quando io vado lì, recupero i dati, li estraggo, chi mi garantisce la catena di custodia, di estrazione? Un po’ come avviene nei gialli americani. Quando si tratta di una cosa fisica è un conto, ma quando si tratta di dati informatici… Per la verità la circolare 18 del 2019 della Guardia di Finanza aveva già messo le mani su questo tipo di aspetti, al di fuori degli aspetti della blockchain, proprio perché l’immaterialità cambia un po’ le cose.
Il risultato di questo lavoro è stato che siamo intervenuti sulla formulazione dell’articolo 263-ter del Codice di procedura penale, o meglio sull’introduzione del 263-ter, che determina — lo so, trenta — sostanzialmente un ordine accelerato da parte del pubblico ministero per l’acquisizione dei dati.
Un secondo livello è quello della cooperazione dei prestatori di servizi, che vale un secondo e un terzo livello, e questo è il frutto di una proposta dell’Arma. Poi un quarto livello, che è quello sulle criptoattività sequestrate. Su quello abbiamo scelto di non produrre un articolato normativo, proprio per consentire questa organizzazione. Io qui diligentemente mi fermo: troverete i frutti del nostro lavoro poi negli atti del gruppo. Grazie.